La polizza Dommages-Ouvrage è a carico del committente dei lavori (Maître d'ouvrage) secondo quanto previsto dalla Legge Spinetta del 1978 recepita all’articolo L242-1 del Codice delle Assicurazioni.
A differenza di quanto previsto per il costruttore ed il progettista, questa copertura a carico del committente fruitore dell’immobile e potenziale venditore nei 10 anni successivi la ricezione dell’opera, NON è obbligatoria se pur consigliata.
La funzione della Dommage Ouvrage è di pre-finanziamento poiché garantisce al committente di essere indennizzato subito in caso di danni di natura decennale.
L’assicurazione Dommage Ouvrage prende effetto dalla fine del periodo di garanzia Parfait Achèvement (il primo anno) e garantisce il pagamento delle riparazioni:
- Prima della fine del cantiere: nel caso in cui il contratto d’opera sia recesso anticipatamente per non esecuzione dei lavori da parte dell’impresa
- Dalla ricezione dell’opera: nel caso in cui l’impresa non ha eseguito correttamente i lavori